Articolo 59
Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici
leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal
52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a)
la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida;
b)
i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più
delle categorie succitate.