Articolo 60 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria
di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca
i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla
loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro
storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a)
la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolar
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della
manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato,
da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i
percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b)
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla
Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o
collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti
previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del
comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25
a € 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da € 33,60 a € 137,55
se si tratta di motoveicoli .