Articolo 61
Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei
commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico
deve avere:
a)
larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono
comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili ;
b)
altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c)
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della
suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga
alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non
devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di
persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione ).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali
delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto
di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere
il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei
veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze
funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma
stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti
dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a € 1.376,55 . Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 164, comma 9 .