Articolo 62
Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di
un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di
marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i
rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o
più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto
dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi,
la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si
tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più
assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve
eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei
commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può
superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non
può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un
autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più
assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa
gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la
somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1
m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore
a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari
o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che
supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 10.