Articolo 64
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte
devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo
da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che
agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 33,60 a € 137,55 .