Articolo 65
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152,
comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due
fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori
che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere
dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva,
nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55 .