Articolo 66
Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa
complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni
metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono
essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può
essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada
devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi
nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve
essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni
e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a
trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55
.