Articolo 67
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte
devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario,
del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di
matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva
a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando
occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni
stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai
comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici .
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono
immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione
animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 33,60 a € 137,55 .
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe
per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10
.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non
rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI .