Articolo 7 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2,
e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d)
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea
per lo stazionamento ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo
scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle
ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4,
lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono
di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per
accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei
casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive,
la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle
aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in
quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati
o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto
del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione
dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi
di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone
definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate
dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza
del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata
in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od
oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione .
15 bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.