Articolo 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze
per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si
svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in
cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli
a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata
nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione
"servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree,
delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale
per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a)
i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il
servizio di piazza;
b)
le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c)
le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d)
le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è
consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di
piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a
trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o
slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25
a € 275,10 . Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono
osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da € 33,60
a € 137,55 . In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo
del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .