Articolo 71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari
aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da
ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e
con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché
i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai
commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a
quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto
comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con
un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25
a € 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
merci pericolose, la sanzione amministrativa è da € 137,55 a € 550,20
.