Articolo 73
Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede
promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre
devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di
cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un
veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente
articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di
visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.