Articolo 74
Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli,
i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a)
una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b)
un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione
devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che
normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione
del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono
contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di
identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di
ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la
facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce,
altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il
numero di identificazione del telaio,è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
2.065,83 a € 8.263,31.