Articolo 76
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità.
1. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art.
75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di
approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere
unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro
delle Comunità europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di
origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è
sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del
certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto
l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3,
rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al
tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di
conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale,
attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il
costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il
costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di
conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da
costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore
rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato
di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le
relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I
criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal
Ministro dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di
conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15 .