Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti,
sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione (46/a).
3. Chiunque produce o mette in commercio un
veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75
a € 2.754,15 .
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente.