Articolo 78
Modifiche delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono
essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito
o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle
modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno
comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti
adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le
modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano
state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il
telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con
esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55
.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .