Articolo 79 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante
la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza,
comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi
di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per
quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della
rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter