Articolo 8
Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni
dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non
superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e
i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le
limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55
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