Articolo 80
Revisioni.
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni,
salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno
rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati
in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli
adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di
persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente,
per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa
alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale
i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei
quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione,
gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per
i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in
tutte e quattro le sezioni .
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei
al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui
al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui
al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3,
e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto
corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene
conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle
imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini
e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei
trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione
generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento
della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni
dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta
in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito
della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti
delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle
modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a € 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al
comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI .