Articolo 81
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente
codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono
effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della
M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di
diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di
diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di
apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali
che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono
fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione
previsto dal comma 2.