Articolo 82
Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende
la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua
utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio
o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si
intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a)
locazione senza conducente;
b)
servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto
di persone;
c)
servizio di linea per trasporto di persone;
d)
servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e)
servizio di linea per trasporto di cose;
f)
servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in
via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene
rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati,
in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con
decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli
usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi
speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso
diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al
comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto
di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a € 1.376,55.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi .