Articolo 83
Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i
veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso
proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali
necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti
alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base
della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta
carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere
munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve
le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo
per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni
o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI .
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per
trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni
o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative
previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.
298.