Articolo 84
Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le
esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i
suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente
alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può
utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla
locazione senza conducente:
a)
i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b)
i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo
e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di
attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire
eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di
circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente
un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da € 33,60 a € 137,55 se trattasi
di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per
un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.