Articolo 87
Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia
costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea
per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a
tale trasporto .
3. La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad
accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati
esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di
circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni
imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di
veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa,
purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di
circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità
concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio
per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a
uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e
in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei
trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei
propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a
rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un
veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da
quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .