Articolo 88
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di
trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che
disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di
circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 , non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per
conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti
indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 .