Articolo 90
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per
conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per
effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per
conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.