Articolo 91
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e
vendita di
veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi
locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con
specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende
adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e
dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle
medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche
il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al
P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a
persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice
civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto
di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma
con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e
della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate
nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si
applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con
patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.