Articolo 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di
circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati
agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro
rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che
sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta
giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società
di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni
dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di
annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal
rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a
€ 1.376,55. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire da € 68,25
a € 275,10 .
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo
periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25
a € 275,10 .