Articolo 93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati
presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà
di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere
rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per
consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i
casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 .
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel
P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà,
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della
carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione
sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati
nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che
deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando
per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale
non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.
Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto
di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI .
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato
ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 68,25 a € 275,10.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei
termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la
violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli
delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego
dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo,
ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale.
A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di
circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima
semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono
essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a
mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli
uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento .