Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o
di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del
PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di
cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 516,46 a € 2.582,28.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale
non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o
il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23
a € 1.291,14.
5. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata
all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di
entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni
procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento
delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella
ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre
ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del
presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza
di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva
delle tasse, soprattasse e accessori.