Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli
importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il
mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non
sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale
notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del
P.R.A., che ne dā comunicazione al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di
circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalitā stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione č
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.