IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 recante delega al
Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2002 e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle finanze, dell' istruzione, dell'università e della ricerca, delle
politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio,
della salute e per le politiche comunitarie;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
ART. 1
1.L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1- Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale
utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".
ART. 2
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sulle strade ed aree
pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in
cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o
con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più
comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite
le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione
all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse
nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono
sostituite dalle seguenti: "le altre";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le autorizzazioni
relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla
osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno
dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le
parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle
seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per motivate
necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di
cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla
prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni
sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Quando la sicurezza
della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro
ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità
ed imponendo le relative prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico,
approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. 6-quater.
Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a
motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di
comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Salvo che, per
particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso,
ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la
validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi
di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal
comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad
euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.";
l) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
ART. 3
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione dei
ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicità e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla
seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà
secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro
milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a
farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del
certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si
procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da
cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
ART. 4
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Ferma restando la sequenza
alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il
decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica.
Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere
verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle
targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".
ART. 5
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni
quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al
conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola:"motoveicoli"
è anteposta la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.".
ART. 6
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per guidare un
ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato
di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità
alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui
all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente: "3. La patente di
guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola : ", comunque,"
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti
della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma
8-bis.";
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli aspiranti al
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi
corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è
subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale
insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito
scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai
fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla
base della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente: "13-bis. Chiunque, non essendo
titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque.";
h)il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
ART. 7
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 126-bis - (Patente a punti) -
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della
violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione
avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per
il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento.".
ART. 8
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o
per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito
con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a
euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei
mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
ART. 9
1. All'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h
per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite
fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi
segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso
di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi
segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali.";
ART. 10
1. Il comma 6 dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è soppresso.
ART. 11
1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per i
ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio
l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".
ART. 12
1.All'art. 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:"
sono inserite le seguenti: "in autostrada;".
ART. 13
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli,
con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento
del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti
e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento,
eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
ART. 14
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette
strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità
alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.".
ART. 15
1. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a)
fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio
1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del
Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso
il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e
sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556,
per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e
previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i
servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al
fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate.".
ART. 16
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita
istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi
ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi
costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono
aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui
all'articolo 126-bis".
ART. 17
(Aggiornamento denominazioni)
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture
ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in
cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali
modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono
intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici " sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca";
d) le denominazioni:"Ministro e Ministero di grazia e giustizia " sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche
agricole e forestali";
i) le denominazioni:"Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle
finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" è
sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti
terrestri"; o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio
provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri".
ART. 18
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori,
dotarsi del certificato di idoneità, nell'osservanza delle modalità ed entro i
termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno
quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del
presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del
presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto
dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del
presente decreto.
ART. 19
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto
entra in vigore il 1° gennaio 2003.