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L'articolo 126-bis, che è in vigore a partire dal *30 giugno 2003, introduce la patente entrato
in vigore il 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad
ogni patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti che
è soggetto a decurtazione se si incorre in una violazione delle norme
indicate nel sommario posto a lato. Per le violazioni commesse entro
i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (solo se
rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati. La mancanza, per il
periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento
da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per
i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza,
per il periodo di due anni,
della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo
di dieci punti. La
frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti (9
se titolare di c.a.p. patente C, C+E, D, D+E).
Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a
revisione della patente. |