L'articolo 126-bis, che è in vigore a partire dal *30 giugno 2003, introduce la patente

entrato in vigore il 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti che è soggetto a decurtazione se si incorre in una violazione delle norme indicate nel sommario posto a lato. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.  Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti (9 se titolare di c.a.p. patente C, C+E, D, D+E). Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.
In data 13 agosto 2003 è entrata in vigore la conversione in Legge del D.L. 151 contenente altre modifiche al codice della strada.